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CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Codice di diritto canonico, cann. 492 – 493

Viene costituito in ogni Diocesi ed è presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato. Esso è composto da almeno tre fedeli (nominati dal Vescovo) veramente esperti in Economia e nel Diritto civile ed eminenti per integrità.

I membri del Consiglio per gli Affari Economici sono nominati per un quinquennio, ma possono essere assunti ancora per altri quinquenni.

Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V del C.J.C. (I beni temporali della Chiesa), spetta al Consiglio per gli Affari Economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio dei proventi e delle spese che si prevedono per l’anno seguente in riferimento alla gestione generale della Diocesi e inoltre approvare, alla fine dell’anno, il bilancio delle entrate e delle uscite.

Elenco dei membri: